direttiva pcm 1 agosto 2015

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: Informazioni da fornire per le comunicazioni: Portal of the Publications Office of the EU. con inodificazioili. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto). Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f); h)   «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. La Commissione è invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE. L'informazione sull'identificazione dei componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE. Qualora la Commissione ritenga, sulla base di uno studio d'impatto, che il tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Al Signor Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Al Signor Ministro dell’Interno Al Signor Ministro della Difesa Al Signor Ministro della Giustizia Al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze Al Signor Ministro dello Sviluppo Economico Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza. Apparecchiature di piccole dimensioni. I nuclei domestici che usano le AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI), Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo, Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, 7. Laddove ciò non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. 3. Per evitare tali situazioni è necessario fissare un tasso di raccolta ambizioso e assicurare che i RAEE raccolti siano trattati in modo ecocompatibile e comunicati correttamente. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2. visto il parere del Comitato delle regioni (2). B.   Informazioni da fornire per le comunicazioni: Codice di identificazione nazionale del produttore. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di: raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e. posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Ciò al fine di evitare dannose sovrapposizioni e duplicazioni, suscettibili tra l’altro di ingenerare, presso gli operatori privati, confusione circa ruoli e competenze della parte pubblica. 4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. impartiscano disposizioni, ognuno nel proprio ambito di competenza, affinché, in particolare nei principali contesti multilaterali, NATO e UE, la partecipazione nazionale sia la risultante di un approccio di sistema e, in quanto tale, frutto di una preliminare attività di coordinamento-Paese. 2. OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 11. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE: apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. Ciò deve determinare un allineamento degli assetti strategici agli standard internazionali, che consenta al nostro Paese di rapportarsi autorevolmente con i principali partner internazionali. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi. 1. Esso menzionava i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta di cui al secondo comma. Azioni per il partenariato pubblico-privato. L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO, Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio, Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo), Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine, Distributori automatici di prodotti solidi, Distributori automatici di denaro contante, Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA. Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE (26) e 2005/369/CE (27). Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2012. split payment) ai sensi dell’art.1, comma 629, lett. (5) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 5. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE dovrebbero essere definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione a favore dell'ambiente) (5), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione; i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2). Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 (25), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. 1. Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. 1. 429,068 429,068 date N/A Conversion Period* Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (14). cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore. La Commissione, entro il 14 febbraio 2014, adotta atti delegati, conformemente all'articolo 20, per stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti. Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2. condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (1). 7. 2. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2015 (.pdf; .pdf testo) 1. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE. È opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti. 2. 2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006 Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. 2. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (12). Tuttavia, nel quadro di una revisione dell'ambito d'applicazione, la definizione di AEE dovrebbe essere ulteriormente chiarita onde ravvicinare le pertinenti misure degli Stati membri nonché le esistenti prassi applicate e consolidate. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Sentito il CISR nella riunione del 19 maggio u.s., ritengo quindi opportuno fissare puntuali linee d’azione che tutti i soggetti coinvolti dovranno seguire per accelerare la realizzazione degli obiettivi indicati. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. 1/22 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico. In tale contesto, l’opera di sensibilizzazione effettuata nei confronti degli operatori economici privati che gestiscono infrastrutture critiche e di altri soggetti di rilevanza strategica nazionale, già avviata in diversi settori di interesse primario, va estesa ad altri settori economici potenzialmente esposti ad attacchi cibernetici di portata sistemica. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'informazione agli utilizzatori sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. “direttiva del presidente del consiglio dei ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi … Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III, 1. Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10), e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (11). Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 8. Al fine di agevolare tale processo, l’Agenzia per l’Italia digitale dovrà rendere prontamente disponibili indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. 3. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.

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